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Proposta di modifica n. 8.16 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 20/12/19

  Al comma 59, sostituire le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.», con le seguenti: «100 milioni di euro per il 2020,150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Ai maggiori oneri di cui al periodo precedente pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».