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Proposta di modifica n. 8.9 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 12-bis è sostituito dal seguente: «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono versati in un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detti proventi possono essere attribuiti, a richiesta del soggetto avente diritto, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. L'erogazione dei proventi delle sanzioni spettanti agli enti locali ai sensi del secondo periodo è effettuata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di progetti relativi alla realizzazione di iniziative finalizzate a garantire ed aumentare la sicurezza stradale, che gli enti locali inviano unitamente alla richiesta di cui al secondo periodo. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti»;
   b) Al comma 12-ter, dopo le parole: «comma 12-bis» sono aggiunte le seguenti: «diversi dagli enti locali,».