Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 8.42 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
  29-bis. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa speciale per Venezia, di cui alle leggi n. 171 del 1973, n. 798 del 1984, n. 360 del 1991 e n. 139 del 1992, che individua la salvaguardia di Venezia quale problema di preminente interesse nazionale, è assegnata alla Regione Veneto la somma di 35 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 per consentire l'attuazione e il proseguimento degli interventi di tutela ambientale e di disinquinamento nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia.

  29-ter. Ai sensi dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e l'Autorità portuale di Venezia (ora Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale), al fine di proseguire negli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera, è stanziata a favore della Regione Veneto la somma di 20 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, per consentire il completamento delle opere di marginamento delle macroisole industriali.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.