Proposta di modifica n. 7.9 al ddl C.2305 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 20/12/19

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo e al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019» sono aggiunte le seguenti: «e di 1.500.000 euro per l'anno 2020».

  17-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 17-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.