Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.15 al ddl S.1440 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/19

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: ''quarantesimo'' è sostituita dalla seguente:''venticinquesimo''».

        Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

        1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.

        2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.

        3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

        4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        Â«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»,

        5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente: ''venticinque''.

        6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

        Â«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

        Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

        7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: ''In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni''».