presentato il 18/12/2019 in I Affari Costituzionali del Senato da Roberto CALDEROLI (Lega)
testo emendamento del 18/12/19
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: ''quarantesimo'' è sostituita dalla seguente:''venticinquesimo''».
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:
«Art. 1-bis.
1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.
3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»,
5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente: ''venticinque''.
6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.
Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».
7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: ''In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni''».