presentato il 18/12/2019 in I Affari Costituzionali del Senato da Roberto CALDEROLI (Lega)
testo emendamento del 18/12/19
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.
2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''.
3. L'articolo 59 è abrogato.
4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.
5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: ''e il Parlamento a Camere riunite'' sono soppresse.
6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto''.
7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente: ''venticinque''.
8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.
Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.
Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti''.
9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni''.
10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: ''dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri'' sono sostituite dalle seguenti: ''da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri''.
11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: ''al Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle Camere''.
12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: ''dal Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalle Camere''.
13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: ''dal Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalle Camere''.
14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: ''dal Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''da ciascuna delle Camere''».