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Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.1440 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/19

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Â«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

        2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''.

        3. L'articolo 59 è abrogato.

        4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

        5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: ''e il Parlamento a Camere riunite'' sono soppresse.

        6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto''.

        7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente: ''venticinque''.

        8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

        Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

        Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti''.

        9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni''.

        10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: ''dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri'' sono sostituite dalle seguenti: ''da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri''.

        11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: ''al Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle Camere''.

        12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: ''dal Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalle Camere''.

        13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: ''dal Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalle Camere''.

        14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: ''dal Parlamento in seduta comune'' sono sostituite dalle seguenti: ''da ciascuna delle Camere''».