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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.1440 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/19

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Â«Art. 1. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''.

        2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: ''Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Senato della gioventù''».