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Proposta di modifica n. 17.352 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Precluso
argomenti:    

testo emendamento del 14/12/19

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        ''1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

            a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;

            b) 140 unità non prima del 1º settembre 2020;

            c) 430 unità non prima del 1º aprile 2021.

        Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alta graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

        1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

            d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;

            e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;

            f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

            g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;

            h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;

            i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

            j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;

            k) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

        1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021''».

        Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.