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Articolo aggiuntivo n. 88.0.5 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 88.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Sostegno attività libero professionale)

        1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, devono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea.

        2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».