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Articolo aggiuntivo n. 60.0.143 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

        1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato ''Fondo'', è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

        Conseguentemente,

        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2019: - 2.000.000;

        2020: - 2.000.000;

        2021: - 2.000.000.