Proposta di modifica n. 100.6 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 100.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana:

            a) La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.

            b) La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. 1 fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.».