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Articolo aggiuntivo n. 101.0.3 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 101.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

        1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022».