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Proposta di modifica n. 28.29 (testo 2) al ddl S.1586
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

        Â«14-bis. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 36 per cento, ed è ripartita prendendo in considerazione:

            a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

            b) la qualità della ricerca scientifica;

            c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

        14-ter. Della quota di cui al comma 14-bis, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

        14-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 14-bis è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

        Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.