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Articolo aggiuntivo n. 6.0.3 al ddl S.497 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 25/09/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

        2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1,.

        3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

        4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.».