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Proposta di modifica n. 2.13 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/18

  Al comma 1, alla parola: somministratore premettere la seguente: singolo.

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole da: è soggetto alla disciplina fino alla fine del periodo con le seguenti: è soggetto, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2, 3, 21, 23 e 24. È comunque garantito che, nell'ambito di tale rapporto, la durata complessiva dei periodi di missione svolti dallo stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto di somministrazione e l'altro, non superino i limiti di cui all'articolo 19, comma 2; a tale ipotesi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21.