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Articolo aggiuntivo n. 60.0.2 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contributi per l'estinzione e il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole)

        1. Al fine di introdurre strumenti finalizzati a creare un equilibrio economicofinanziario, in favore delle aziende e degli imprenditori agricoli, singoli o associati, colpiti da ripetute crisi del mercato o da calamità naturali siano esse di natura climatica o a causa di patologie vegetali o causate da organismi alieni al territorio nazionale che nell'arco dei 5 anni successivi a quello della data di entrata in vigore del presente articolo per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni può:

            a) concedere un contributo in conto interessi sui mutui contratti;

            b) prolungare fino a trentacinque anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari;

            c) provvedere al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola, anche derivanti da calamità naturali e anche se già scadute e non pagate ovvero con scadenze già prorogate o in corso di proroga.

        2. Le misure di cui al comma 1 sono riferite:

            a) alle operazioni di credito agrario stipulate con il sistema creditizio, comprese quelle relative all'acquisto di imprese agricole;

            b) ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose;

            c) a situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti od organismi pubblici.

        3. Gli interventi sono assistiti dalla società di gestione fondi per l'agro-alimentare e sono concessi a tasso agevolato.

        4. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti ai sensi del comma 1 è a carico del bilancio dello Stato; i medesimi mutui sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con l'esclusione degli interessi moratori.

        5. Alle imprese agricole che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito, è concessa un'ulteriore riduzione del 25 per cento sul capitale residuo, a valere sulle risorse disponibili.

        6. Le imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente articolo sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata e previa presentazione, da parte delle imprese agricole, di un'apposita richiesta, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, recante l'indicazione documentata e attestata da idonea certificazione:

            a) della natura e della consistenza delle situazioni debitorie da ripianare;

            b) dell'effettiva destinazione culturale attuata dall'impresa;

            c) degli eventuali interventi di sostegno debitorio e creditizio dei quali l'impresa già beneficia o ha beneficiato in attuazione di disposizioni statali o regionali.

        7. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».