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Articolo aggiuntivo n. 10.0.2 (testo 2) al ddl S.1586
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)

        1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130 dopo le parole: ''Melzo'' sono inserite le seguenti: ''Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico''.

        2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n.  145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.

        3. La realizzazione delle attività di cui al comma 2 è affidata al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n, 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27 già individuato ai sensi del Decreto n.  15 del 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130 per la realizzazione delle attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonché di cui all'articolo 1, commi 1025 e 1026, della legge 30 dicembre 2018, n.  145. Le risorse individuate al medesimo comma 2 sono, quindi, destinate al soggetto attuatore unico di cui sopra.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232».