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Articolo aggiuntivo n. 58.0.9 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 58.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

        1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n, 118 è determinato, a decorre dal 1º gennaio 2020, in euro 500.

        2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 5.000 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».