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Proposta di modifica n. 10.4 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Sostituire l'articolo 35 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il seguente:

Art. 35

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di recupero di materia rispetto alle operazioni di riciclaggio delle frazioni differenziate inorganiche e di compostaggio aerobico delle frazioni differenziate organiche, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nel rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 181, comma 5 e dall'articolo 182-bis, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali impianti di trattamento di rifiuti urbani e assimilati saranno realizzati per coprire il fabbisogno residuo, privilegiando la realizzazione di impianti di prossimità di piccola e media capacità entro il limite di capacità pari a 36. 000 tonnellate annue, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

        2. Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O) differenziata e di frazione verde (F.V), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo nazionale di incentivazione al compostaggio aerobico di importo pari a 1,5 miliardi di euro annui. L'incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 euro/tonnellata/anno di F.O e F.V trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O e F.V. Il fondo nazionale di incentivazione è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio ''di prossimità'' da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti o bacini territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. L'auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dal!'obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L'accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l'incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del ''digestato'', in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano. Con Decreto del Ministero del! 'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l'utilizzo dello stesso colore. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. Tutti gli impianti di recupero di materia da rifiuti urbani e assimilati da realizzare sono autorizzati con le procedure semplificate od ordinarie, in base alle normative vigenti rispetto alla capacità di esercizio autorizzabile dalle rispettive autorità competenti, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. In caso di ubicazione di questi impianti a ridosso di centri abitati, sarà effettuata anche la valutazione preventiva ed il monitoraggio successivo su eventuali emissioni odorigene che possano superare la tollerabilità media, misurata con metodologia di olfattometri dinamica applicando la norma UNI EN 13725.

        4. Sono autorizzate, in via preliminare alle autorizzazioni di cui al comma 4, le procedure di riconversione al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico, per le frazioni di sopravaglio in esito alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, tese al recupero e riutilizzo industriale di .frazioni plastiche e cellulosiche in sostituzione della attuale produzione di combustibile solido secondario CSS, salvo essere dimostrata l'impossibilità tecnica o economica di procedere alla suddetta riconversione impiantistica negli eventuali casi specifici.

        5. Negli impianti di cui al comma 3 deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio regionale nel pieno rispetto del principio di prossimità e delle norme generali che disciplinano la materia. Sono altresì ammessi, in via complementare, al trattamento i rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

        6. Per tutti gli impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, in cui siano smaltiti rifiuti urbani o speciali prodotti nella propria, od in via complementare in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione competente un contributo, nel rispetto del principio stabilito dell'art. 3 comma 24 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso tali impianti. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza regionale ed extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

        7. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

        8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 6, 7 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

        9. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: ''il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare'' sono inserite le seguenti: '', anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,''.

        10. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.''».