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Proposta di modifica n. 1.102 al ddl C.791 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 25/09/18

  All'articolo 1, capoverso «Art. 840-octies», sostituire il sesto comma con il seguente:
  Con il medesimo decreto, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, il giudice delegato riconosce all'attore ed agli aderenti un risarcimento ulteriore, a titolo di danni punitivi, che non può superare una somma pari a cinquanta volte l'entità dei danni subiti dai danneggiati. L'aumento è inversamente proporzionale al valore dell'effettivo danno, ed è aumentato qualora vi sia un notevole numero di aderenti.