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Articolo aggiuntivo n. 22.0.18 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche specifiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli esclusivamente delle categorie B e C1. Detto regime decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».