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Articolo aggiuntivo n. 1.013 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione del salario orario minimo legale).

  1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario orario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro privato è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato.
  2. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.
  3. Sono fatte salve le norme di legge che individuano la retribuzione contrattuale come parametro di calcolo per specifici istituti retributivi, previdenziali ed assistenziali.
  4. Ai fini di determinare l'importo del salario orario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo orario. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è inoltre composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da due esperti o professori universitari nelle materie di riferimento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario orario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte ed indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale. I membri della Commissione non hanno diritto a rimborsi o indennità e le spese di funzionamento sono coperte dalle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con decorrenza dal 1o gennaio, ad incrementare l'importo del salario minimo legale, sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma 4.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento, sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione di cui ai precedenti commi, in merito agli esiti della sperimentazione delle disposizioni del presente articolo.
  7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore.