presentato il 14/12/2019 in Assemblea del Senato da Fulvia Michela CALIGIURI (FI)
status: Precluso
testo emendamento del 14/12/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.60-bis.
(Regolamentazione della vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili)
1. All'articolo 2 del Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salubrità , degli alimenti, solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità '';
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''3-bis. La vendita di cui al comma 1, lettera a), è consentita, inoltre, nel caso di operazioni commerciali programmate o concordate con il fornitore in forma scritta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. à fatto salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto, costituendo tale imposizione pratica sleale e comunque ingiustificatamente gravosa, con conseguente applicazione dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge24 marzo 2012, n. 27''».