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Articolo aggiuntivo n. 1.012 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Buonuscita compensatoria).

  1. In caso di mancata trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese di servizio. Il lavoratore matura il diritto alla buonuscita compensatoria dopo i primi sei mesi di servizio.