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Articolo aggiuntivo n. 94.0.4 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 94.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa cattolica)

        1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sopprimere la lettera i).

        2. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle unità immobiliari aventi un'utilizzazione mista ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2021, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quantificando, altresì, i proventi derivanti dall'uso commerciale di tali immobili.

        3. I comuni provvedono al recupero dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non riscossa dall'anno 2006 fino all'anno 2012.

        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».