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Articolo aggiuntivo n. 42.0.21 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 42.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità certificata)

        1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) Al primo comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente:

            ''i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ed individuati con apposito decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300'';

            b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

        ''3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera i-undecies), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000''.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «174 milioni di euro per l'anno 2020».