presentato il 14/12/2019 in Assemblea del Senato da Francesco BATTISTONI (FI) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 14/12/19
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 60-bis.
(Fondo speciale danni della fauna selvatica)
1. Al fine di sopperire ai danni causati al comparto agricolo dalla fauna selvatica è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo, di seguito denominato ''fondo fauna selvatica'', con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati a risarcire le imprese agricole che subiscono danni a strutture o coltivazioni da fauna selvatica, per predisporre piani di contenimento delle unità animali su base regionale, per mettere a punto piani di prevenzione rispetto a tali fenomeni.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.
3. Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni per il 2020 si provvede:
a) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;
b) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;
c) per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».