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Articolo aggiuntivo n. 1.010 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.