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Proposta di modifica n. 6.2 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        Â«2. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        3. L'esonero contributivo di cui al comma 2:

            a) si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;

            b) si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

            c) è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi;

            d) spetta, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

        4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

        5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 100 a 108, 114 e 115, sono abrogati.

        6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

        7. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96'', sono sostituite con le seguenti: ''l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni''.

        8. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

        9. L'esonero di cui al comma 2 si applica nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono interamente trasferite su apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato ''Fondo per incentivi all'occupazione'', per l'attuazione del comma 2.

        10. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».