presentato il 14/12/2019 in Assemblea del Senato da Antonella FAGGI (Lega)
status: Precluso
testo emendamento del 14/12/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288 del 2002, le parole: ''Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo'' sono soppresse.»