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Proposta di modifica n. 60.63 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        Â«5-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 23 bis del decreto legge 2 4 giugno 2016, n. 1 1 3 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo».