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Articolo aggiuntivo n. 62.0.68 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 62.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Estensione del beneficio della mensa obbligatoria)

        1. L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 203, è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per fanno 2022.».

        Conseguentemente:

        nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza»;

        agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.