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Articolo aggiuntivo n. 65.0.84 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 65.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Piccoli comuni)

        1. L'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è modificato come segue:

            a) al comma 1, le parole: ''15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023'';

            b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ''interventi proposti da comuni'' sono inserite le seguenti: ''con il maggior tasso di spopolamento secondo le rilevazioni dell'ISTAT, nonché''».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2020: - 10.000.000;

            2021: - 10.000.000;

            2022: - 10.000.000».