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Articolo aggiuntivo n. 60.0.66 (testo 2) al ddl S.1586
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/12/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

        1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

        ''Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi''.

        2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018; n. 145, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».