presentato il 13/12/2019 in Assemblea del Senato da Anna Maria BERNINI (FI) e altri 58 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 13/12/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)
1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).
2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1º gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».