Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 9.1 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020, nei casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, effettuato da soggetti esercenti imprese, arti e professioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006 , n. 262, può essere assolta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al mode o sono apportate le necessarie integrazioni.

        1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1-bis specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dai soggetti del comma 1-bis, nei limiti della spesa autorizzata.

        1-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».