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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        Â«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 1.084 milioni di euro nel 2020 e 878 milioni di euro nel 2021 e nel 2022».