Articolo aggiuntivo n. 16-ter.0.3 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 16-ter.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-quater.

(Semplificazioni documentali e contabili)

        1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo le parole: ''7.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''15.000 euro'';

            b) al terzo periodo le parole: ''7.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''15.000 euro''.

        2. Alla copertura del relativo onere, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».