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Proposta di modifica n. 35.3 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 35.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Al comma 1, premettere i seguenti:

        Â«01. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

        02. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

        03. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

        Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche agli articoli 15 e 96 del TUIR)».