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Articolo aggiuntivo n. 58-octies.0.6 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 58-octies.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-novies.

(Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori)

        1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n. l), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

        2. All'articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.

        Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo».

        3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente: ''Art. 1753. - (Agenti di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

        Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti''.

        4. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente: ''Art. 1899. - (Durata dell'assicurazione). - 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.

        Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni''».