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Proposta di modifica n. 13.3 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 101, primo periodo, le parole: ''30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150,000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro''; al quarto periodo le parole: 30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro'';

            b) il comma 106 è sostituito dal seguente:

        ''106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno dieci anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei dieci anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro novanta giorni dal rimborso''».

        Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        Â«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».