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Proposta di modifica n. 22.5 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Al comma 2, sopprimere le parole: «a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2,5 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.