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Proposta di modifica n. 21.2 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        Â«1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente periodo''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici».