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Articolo aggiuntivo n. 36.0.2 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n.  124)

        1. All'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124 le parole: ''dal 1 luglio 2019'' a ''è abrogato'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente''.

        2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n.124 è abrogato.

        3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».