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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento,».

        Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        Â«4-bis. Gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Nel caso di violazioni del divieto di compensazione di cui al comma 2 del presente articolo utilizzando crediti inesistenti, gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento».