presentato il 13/12/2019 in Assemblea del Senato da Giuseppe Massimo FERRO (FI) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 13/12/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Revisione della imposizione fiscale diretta)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:
''Art. 11. (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;
b) oltre 80.000 euro, 20 per cento;
c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
'Art. 11-bis. (Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale). - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà , il nucleo della famiglia fiscale è costituito:
a) dal contribuente dichiarante;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;
c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.
2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:
a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;
b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro;
c) all'articolo 77, le parole: '24 per cento', sono sostituite con le seguenti: '15 per cento''.
2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione''.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede; a decorrere dall'anno 2020, attraverso:
a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».