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Proposta di modifica n. 16.3 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

        Â«1-quater. All'articolo 26 del DPR n. 633/72, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione: ''La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n. 127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica''».