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Articolo aggiuntivo n. 2.0.2 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Le prestazioni mediche di chiururgia estetetica sono da considerarsi atti medici e come tali sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972».

        Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.