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Proposta di modifica n. 21.4 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        Â«1-ter. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati».