Proposta di modifica n. 21.4
al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 21.
presentato il 13/12/2019 in Assemblea del Senato da Marco PEROSINO (FI) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 13/12/19
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati».