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Articolo aggiuntivo n. 22.0.6 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regime opzionale, di determinazione del reddito di impresa di società tra professionisti)

        1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

            a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione dì cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.";

            b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione eli cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili".

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

        3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti,

        4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.».